IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836
e  successive modificazioni  ed  integrazioni, ed  in particolare  la
parte riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica;
  Visto   l'art.   38,   comma   2,  dello   statuto   di   autonomia
dell'Universita'  degli   studi  di  Trieste,  emanato   con  decreto
rettorale n.  943 del  30 settembre  1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836
e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto ministeriale  16  maggio  1997 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del  9 ottobre 1997 concernente il riordino
della scuola di specializzazione in genetica medica;
  Viste  le  proposte  di   modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1999;
                              Decreto:
                            Articolo unico
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Trieste,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
            Scuola di specializzazione in genetica medica
                       Ordinamento degli studi
                               Art. 1.
  La  scuola di  specializzazione  in genetica  medica risponde  alle
norme generali  delle scuole  di specializzazione dell'area  medica e
dell'area della diagnostica e del laboratorio.
                               Art. 2.
  La scuola  ha lo  scopo di formare  medici specialisti  nel settore
professionale della  genetica medica e specialisti  di laboratorio di
genetica medica.
  A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:
  indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;
  indirizzo tecnico  - lauree di  ammissione: medicina e  chirurgia e
scienze biologiche.
                               Art. 3.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.
                               Art. 4.
  Il corso ha durata di 4 anni.
                               Art. 5.
  La sede  amministrativa del  corso di specializzazione  in genetica
medica  e' presso  il centro  servizi  della facolta'  di medicina  e
chirurgia dell'Universita' di Trieste.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta' di medicina e chirurgia  e quelle del S.S.N. individuate nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'art.   6,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  502/1992  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A
e quello dirigente del S.S.N.  delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
  Art. 6. - Il numero massimo  di iscritti alla scuola e' determinato
in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 16 specializzandi.
        Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientificodisciplinari
 A) Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare
riguardo  alle patologie  genetiche,  cromosomiche e  multifattoriali
applicabili  alla genetica  medica.  Deve inoltre  acquisire le  basi
teoricopratiche  della  consulenza  genetica  e  del  laboratorio  di
genetica.
  Settori: E05A  Biochimica, E11X Genetica, El3X  Biologia applicata,
F01X  Statistica   medica,  F03X  Genetica  medica,   F04A  Patologia
generale, F22B Medicina legale.
 B) Area tecnico-metodologica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali teoriche  e le  tecniche dei  settori di  laboratorio di
genetica medica, particolarmente  in ambito molecolare, citogenetico,
immunogenetico   e  le   relative  applicazioni   cliniche  a   scopo
diagnostico e prognostico.
  Settori:  E13X  Biologia  applicata,  F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale.
 C) Area genetico-clinica.
  Obiettivo: lo  specializzando deve acquisire le  conoscenze di base
necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi
dei  modelli di  trasmissione per  la diagnosi  e la  formulazione di
prognosi  di   rischio  individuale  e  riproduttivo.   Deve  inoltre
acquisire quelle  competenze cliniche indispensabili per  un adeguato
approccio al paziente affetto da patologie genetiche.
  Settori:  F01X  Statistica  medica,   F03X  Genetica  medica,  F04C
Oncologia  medica,  F20X  Ostetricia  e  ginecologia,  F22B  Medicina
legale.
                   Tabella B - Standard complessivo
                   di addestramento professionale
  La  tesi  di specializzazione  potra'  essere  svolta su  argomento
relativo alle materie del corso di specializzazione.
  Gli specializzandi  per poter essere ammessi  all'esame di diploma,
debbono   aver  adempiuto   ai   seguenti   obblighi,  in   relazione
all'indirizzo seguito:
 1. Indirizzo medico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
  partecipazione all'attivita' di 50  casi di consulenza genetica con
responsabilita' diretta alla diagnostica;
   espletamento delle consulenze stesse;
  partecipazione all'attivita'  e alla interpretazione di  10 analisi
di citogenetica, 10  analisi di citogenetica molecolare  e 10 analisi
di immunogenetica, discusse con il docente.
  Durante tutto  il corso di specializzazione  devono essere previste
frequenze in reparti clinici  per il completamento della preparazione
geneticoclinica dello specializzando.
 2. Indirizzo tecnico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
   esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
   esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
   esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;
   refertazione delle analisi stesse.
  Nel  regolamento   didattico  dell'Ateneo   verranno  eventualmente
specificate  le tipologie  delle diverse  metodologie ed  il relativo
peso specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 29 ottobre 1999
                                                p. Il rettore: Cossar